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Categoria: Legal
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 Indice
Beneficiari
Durata
Frazionamento
Trattamento economico e previdenziale
Procedura

Il congedo parentale (erroneamente chiamato anche permesso parentale, introdotto dalla legge 53/2000 e che ha sostituito la vecchia Astensione facoltativa) consiste nel diritto spettante  sia alla madre che al padre di godere un periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi otto anni di vita  del bambino.
La funzione è quella di consentire la presenza del genitore accanto al bambino nei primi anni della sua vita al fine di  soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

Beneficiari

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto in quanto  disoccupato o lavoratore autonomo.
Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti possono utilizzare l’astensione facoltativa anche contemporaneamente.
In altre parole ai fini dei congedi parentali madre e padre sono considerati equivalenti.
I Genitori adottivi o affidatari hanno diritto al congedo parentale nella stessa misura.

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Durata
La coppia può decidere se e come utilizzarlo nell’arco dei primi 8 anni di vita del bambino e la durata complessiva del congedo parentale non deve superare i dieci mesi.

Compete


Se è presente un solo genitore, a questo compete un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi
Per ogni bambino (nato fuori del parto plurimo) i congedi parentali a disposizione della coppia ammontano a dieci mesi. Nel caso di parto plurimo la durata è sempre di dieci mesi a prescindere dal numero di nascituri.
Dal computo si scaleranno però eventuali congedi pre-affidamento se goduti.          

N.B. Se il padre fruisce del congedo parentale per almeno tre mesi, il periodo complessivo dei congedi per i genitori è elevato a undici mesi complessivi, quindi il padre potrà usufruire di un periodo complessivo di sette mesi (in questo modo la legge tenta di incentivare la fruizione dell’astensione facoltativa da  parte del padre, contrastando un’abitudine socialmente consolidata che vede la madre maggiormente coinvolta nella cura dei figli).
Le legge cd. di stabilità 2013 (n. 228/2012) prevede che la contrattazione collettiva di settore stabilisca le modalità di fruizione del congedo su base oraria.

La legge prevede un prolungamento del congedo parentale; i lavoratori (padre o madre) con figlio minore, anche adottivo, affetto da handicap grave avranno diritto,  entro il compimento dell’ottavo anno di vita  del figlio, all’allungamento del congedo parentale fino a tre anni «a condizione che il bimbo non sia ricoverato a  tempo pieno presso istituti  specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori» (artt. 2 e 3 D.Lgs. 119/2011).

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Frazionabilità
I permessi sono frazionabili in giorno. La 53/2000 consente la massima flessibilità ai genitori. La legge parla di mesi perché ai fini del calcolo si  considerano anche i giorni a qualunque titolo festivi inseriti fra due giorni di astensione. Il genitore che si assenta da venerdì a lunedì compresi  usufruisce di 4 giorni.

Il diritto è assoluto.

Il genitore deve richiederlo con un certo anticipo (almeno 15 giorni) e concordarne le forme con il datore di lavoro, ma non può  essere costretto a rinunciarvi. Il diritto può essere esercitato suddividendolo come si desidera nei primi 8 anni di vita di ogni bambino senza fornire  nessuna spiegazione o documentazione.

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Trattamento economico e previdenziale
Diversi contratti, per esempio quelli nel settore pubblico offrono garanzie maggiori, per esempio considerano pagati al 100% i primi 30 giorni di permesso e  calcolano le giornate di congedo parentale come giornate lavorate al 30% ai fini delle ferie mensilità aggiuntive e contributive.

Il congedo parentale:

Il contributo non viene dato se il richiedente ha avuto nell'anno precedente un reddito superiore a 2,5 volte l'importo minimo della pensione generale  obbligatoria (limite di reddito).

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Procedura
Il genitore richiedente deve presentare la domanda di congedo al datore di lavoro, con un preavviso non inferiore a 15 giorni con indicazione dell’inizio e  della fine del congedo (vedi schema), allegando:

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Fonti
http://www.diabete.it/dossier/view.asp?IDCat=891&ID=893
http://www.dirittierisposte.it/

Nel settore pubblico, per i vari orientamenti dati dall'ARAN a quesiti proposti, consultare il seguente link
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/ministeri/3228-ministeri-congedi-dei-genitori