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Agevolazioni Deduzioni - Diabetescore
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Indice
1. Le agevolazioni fiscali
2. Spese mediche - deduzioni
a) Spese mediche generiche e infermieristiche specifiche
b) Spese mediche specialistiche
3. Autoveicoli - deduzioni
a) presupposti
b) Acquisto autoveicolo: detrazioni IRPEF (19%)
c) Acquisto autoveicolo: IVA (4%)
d) Tassa di circolazione: esenzione
e) Passaggi di proprietà: esenzione
4. Assistenza personale: deduzioni
5. Imposta di successione: agevolazioni
6. Tarsu: agevolazioni
7. Tasse universitarie: esonero
8. Canone servizio telefonico: riduzione
9. Sussidi tecnici e informatici: riduzioni
10. Ausili, Protesi, Ortesi
a) Presupposti
b) L’iter tecnico e burocratico
c) I tempi e il collaudo
d) Durata, rinnovo


Le agevolazioni fiscali riservate ai diabetici portatori di handicap e/o che beneficino delle agevolazioni di cui alla legge n. 104/92 sono le stesse spettanti ai disabili.

2. Spese mediche - deduzioni
Gli Invalidi (con qualunque percentuale) e le persone con handicap e/o con legge n. 104/92 (tra cui i diabetici) possono dedurre dall’Irpef le:
 
a) Spese mediche generiche e infermieristiche specifiche
Il disabile o la persona che lo ha fiscalmente in carico può dedurre integralmente dal reddito del spese mediche generiche e per spese mediche e paramediche specifiche (per cure di riabilitazione e infermieristiche) ma non quelle specialistiche.   Nel caso del ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero possono portare in deduzione quella parte della retta (quindi non per l’intero) che riguarda spese mediche e  paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

b) Spese mediche specialistiche
Relativamente ai medicinali sono detraibili solo i farmaci in senso stretto non anche i parafarmaci. Dal 1° gennaio 2008 l’unica prova per documentare l’acquisto di farmaci  è costituita dal cosiddetto ‘scontrino parlante’ che deve contenere: natura, (farmaco o medicinale) qualità, quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.
Poiché l’apposizione del codice fiscale deve essere effettuata dal farmacista, è interesse dell’acquirente al momento dell’acquisto esibire o comunicare il proprio codice fiscale. Non è più possibile allegare allo scontrino fiscale l’attestazione rilasciata dal farmacista o l’autocertificazione.
Il disabile (o la persona della quale il disabile è fiscalmente a carico) deve conservare per 5 anni una documentazione completa delle spese sostenute: scontrini, fatture e note. Se queste spese sono soggette a prescrizione medica dovranno essere conservate anche le relative ricette. L’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere in visione i giustificativi relativi alle somme dedotte.

La detrazione può essere in misura  

  • Integrale per le spese mediche generiche e infermieristiche specifiche.
  • Parziale per le spese specialistiche ed esattamente per il 19% sulla parte che eccede 129,11 euro (c.d. franchigia), come ad es. analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche (ad esempio se il reddito del disabile è di 10.000 € e questi documenta spese specialistiche per 1.129,11 euro, il suo reddito ai fini Irpef sarà di 9.810 euro. La detrazione è fruibile anche dai familiari se il disabile è fiscalmente a carico.

La deduzione si realizza sommando l’importo di tutte le fatture o documentazioni di spesa specifiche  deducendone l’importo totale dal reddito imponibile Irpef.

Le detrazioni, le deduzioni e le aliquote agevolate descritte in questa scheda sono a favore delle persone considerate disabili dalle Commissioni Mediche.
Ricadono in questa categoria:

  1. le persone definite invalidi civili o equivalenti (indipendentemente dal grado d'invalidità),
  2. le persone che hanno un handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/92
  3. le persone ritenute invalide (di lavoro, di guerra, etc.).

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3. Autoveicoli - deduzioni

a) presupposti
La normativa fiscale prevede diverse agevolazioni interessanti per quel che riguarda le auto.
Queste sono erogate:

  1. a persone non vedenti; e
  2. a persone che nel verbale di visita sono definiti avere una “grave limitazione nella capacità di deambulazione”. Ovviamente si presuppone che queste persone non possano guidare la loro auto.
  3. a persone definite ‘disabili motori’ ma senza gravi limitazioni, persone cioè che potrebbero guidare la loro macchina a condizione che siano titolari (o hanno richiesto) patenti speciali con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida. Che la Patente di guida speciale prescriva espressamente, indicandoli, la presenza di adattamenti al veicolo incapaci

b) Acquisto autoveicolo: detrazioni IRPEF (19%)
Possono essere detratte dall’imposta sul reddito nella misura del 19% le spese di acquisto, di adattamento, di eventuale manutenzione (ma non legate all’utilizzo: benzina, olio, etc.) di una qualsiasi autovettura intestata al disabile o alla persona che lo ha fiscalmente a carico purché utilizzata in via prevalente e continuativa per il trasporto del disabile stesso.
Le spese, ovviamente documentate, possono essere detratte fino a un massimo di 18.075,99 euro, il che corrisponde a un regalo fiscale di 3.434 euro, soldi che invece di essere versati nell’irpef restano nelle tasche del disabile o di chi lo ha fiscalmente in carico.
Chi lo desidera può spalmare questa riduzione d'imposta dividendola in parti eguali su 4 dichiarazioni annuali consecutive.
L'agevolazione può essere chiesta una volta ogni quattro anni. Fa eccezione il caso in cui il precedente veicolo (per esempio a seguito di incidente) è stato cancellato dal Pubblico registro automobilistico (PRA). In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 18.075,99 euro il relativo rimborso assicurativo.

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c) Acquisto autoveicolo: IVA (4%)
La persona disabile ha diritto a un'aliquota Iva agevolata del 4% anziché del 20% sull'acquisto di autoveicoli (fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel) nuovi o usati.
L'aliquota agevolata è applicabile anche all’adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile. L'agevolazione può essere goduta una volta ogni quattro anni. Unica eccezione, il caso in cui il precedente veicolo (per esempio a seguito di incidente) sia stato cancellato dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati:

  1. direttamente dal disabile o
  2. dal familiare che lo ha fiscalmente a carico (vedi scheda). In questo caso però la vettura deve essere utilizzata in via prevalente e continuativa per il trasporto del disabile stesso.

Il concessionario che vende l'autoveicolo deve annotare sulla fattura che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000 e deve comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate cui fa riferimento il cliente, la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione.
Nell’intento di evitare abusi, la Finanziaria 2007 ha stabilito che qualora nei primi due anni dall’acquisto l’automezzo venga venduto o regalato è dovuta dal venditore la differenza fra l’imposta agevolata e quella normale.

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d) Tassa di circolazione: esenzione
Possono ottenere l'esenzione permanente dal pagamento del bollo auto gli autoveicoli (fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel) utilizzati da persone disabili e intestati a loro o al familiare cui il disabile risulta a carico. Se il disabile possiede più veicoli l’esenzione riguarda solo un veicolo a sua scelta.
Queste prestazioni sono erogate a persone non vedenti e a persone che nel verbale di visita sono definiti avere una “grave limitazione nella capacità di deambulazione”, così come a persone definite ‘disabili motori’ ma senza gravi limitazioni a condizione che siano titolari (o hanno richiesto) patenti speciali con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari adattamenti.

In alcune Regioni ad esempio Lombardia ed Emilia Romagna la dichiarazione di handicap grave è condizione sufficiente per ottenere la esenzione permanente.
Il disabile che vive in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia Puglia Toscana Umbria potrà rivolgersi all’Aci. Nelle altre Regioni dovrà rivolgersi all’Ufficio Tributi della Regione – o se non istituito all’Agenzia delle Entrate.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. L’esenzione cessa se l’auto viene venduta o la disabilità non viene confermata.
Non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il diritto alla esenzione dal bollo.

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e) Passaggi di proprietà: esenzione
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un 'passaggio' riguardante un’auto usata. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

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4. Assistenza personale: deduzioni
Rientrano le spese di assistenza non professionale (in pratica quelle per l’attività svolta dalle  badanti) a favore delle:
1) persone con “gravi difficoltà nel compiere gli atti della vita quotidiana” o
2) persone alle quali risultano fiscalmente a carico possono detrarre

A partire dal 1° gennaio 2007, costoro potranno dedurre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 €,  a condizione che il reddito del contribuente non risulti superiore a 40.000 €.
Le spese debbono risultare da regolari ricevute che contengano gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (lo stesso disabile o altri) e di chi presta l’assistenza.
Tale deduzione si aggiunge alla possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Se l’assistenza è relativa a una persona non autosufficiente è possibile dedurle dal reddito fino a un importo massimo di 1.549,37 €.

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5) Imposta di successione: agevolazioni
Se il beneficiario di una successione o una donazione è una persona portatrice di handicap grave, l’imposta di successione si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera gli 1,5 milioni di euro.

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6) Tarsu: agevolazioni
I comuni hanno facoltà di fissare, nelle specifiche delibere, agevolazioni per le persone anziane, per le persone disabili o per i cittadini in stato di bisogno. Generalmente l’agevolazione è collegata a redditi personali o familiari molto bassi.

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7) Tasse universitarie: esonero
L’esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari è indipendente dal merito e dalle condizioni economiche nella seguente misura:

  • totale a fronte di un handicap certificato ai sensi della legge n. 104/92  o se l’invalidità è superiore al 66%;
  • parziale se compreso fra il 34 e il 65%.

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8) Canone servizio telefonico: riduzione
Gli abbonati al servizio telefonico fisso che vivono in nuclei familiari di cui fa parte un invalido civile e il cui reddito cumulativo non supera i 6713,94 euro, hanno diritto a una riduzione del 50% nell’importo mensile di abbonamento (e non sugli ‘scatti’). La domanda va fatta al gestore di rete (Telecom Italia) e non ha valore retroattivo.

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9) Sussidi tecnici e informatici: riduzioni
Il diabetico disabile che abbia una invalidità funzionale (anche o solo) di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio ed è permanente il disabile o la persona cui il disabile è fiscalmente a carico, può:

  • fruire di una aliquota agevolata del 4% (anziché del 20%) nonché
  • detrarre nella misura del 19%

per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap (computer, compresi tutti gli accessori le periferiche e il collegamento a banda larga, abbonamenti a servizi quali Tv via satellite, etc.).
Rientrano fra i sussidi anche apparecchiature per il controllo dell’ambiente (ma non il condizionatore d’aria).
L’essenziale è che il medico curante attesti e certifichi l’esistenza di un legame funzionale, cioè che quello specifico sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità d'integrazione del soggetto.

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10. Ausili, Protesi, Ortesi
Le ASL forniscono gratuitamente un complesso e ampio catalogo di ausili, ortesi e protesi a

  • tutti gli invalidi civili (la percentuale minima richiesta è il 33%)
  • i ciechi totali e parziali, gli impoverenti gravi
  • i minori di diciotto anni che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente
  • le persone ricoverate in una struttura sanitaria che pur non essendo ancora dichiarate invalide e pur non avendo nemmeno iniziato l’iter di accertamento, ne hanno necessità e urgenza.

Nel caso del diabete, l’intervento più spesso necessario è la scarpa ortopedica o il plantare. Questa può essere di serie e adattata o realizzata ad hoc. Negli ultimi anni la tecnologia ha messo a disposizione nuovi materiali e modi di produzione che consentono di intervenire in tutte le fasi del piede diabetico dalla prevenzione fino alla piccola amputazione.

a) presupposti

  • Acquisizione tramite ASL

Occorre:

  1. Una invalidità ottenuta (anche solo del 33%)
  2. che nel verbale di visita risulti in modo esplicito:  la patologia, la menomazione o la condizione che ha motivato la concessione dell’invalidità;
  3.  una procedura complessa in cui intervengono una lista di prodotti  (c.d. il nomenclatore), e due soggetti (il medico proscrittore, che può essere diverso dal medico diabetologo, e il tecnico ortopedico).
  • Acquisto diretto

I modelli di calzatura proposti al prezzo di rimborso previsto dalla Asl sono in genere esteticamente carenti, per  cui il privato finisce per integrare la somma pur di avere un modello più piacevole.

Anche in tali casi si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% e la detrazione del 19% del loro costo dall’Irpef del paziente,
Anche in questo caso è necessario disporre di:

  1. una prescrizione del Diabetologo simile al Progetto Terapeutico e
  2. una dichiarazione di invalidità o handicap.

In linea generale i requisiti per ottenere un'agevolazione fiscale sono meno stringenti e il risparmio consentito dal loro sfruttamento è pari a circa un terzo del valore.

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b) L’iter tecnico e burocratico
Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente agli invalidi civili:

  • ausili (come carrozzelle, letti, deambulatori)
  • protesi (per esempio di arto, acustiche)
  • ortesi (per esempio scarpe ortopediche o tutori).

Come sopra detto nel procedimento esiste:
1) il nomenclatore che non è altro un elenco dettagliato:

  • degli ausili, delle protesi e delle ortesi,
  • del  costo massimo,
  • dei tempi massimi di fornitura,
  • della durata di attesa,
  • degli interventi di personalizzazione che possono essere necessari e così via (previsto dal D.M. 332/1999).

 Il Nomenclatore è suddiviso in tre elenchi:

  • l’ allegato A contiene l’elenco 1 che descrive tutti i sistemi da realizzare su misura o comunque da personalizzare sulla base delle caratteristiche di ogni paziente;
  • l’allegato B contiene l’elenco 2 che descrive gli ausili che non sono da personalizzare; mentre
  • l’allegato C contiene l’elenco 3 che descrive tutti gli apparecchi.

2) Il Medico Prescrittore, un medico dell’ASL o convenzionato iscritto in un apposito ‘albo’ tra i c.d. prescrittori ai fini del D.M. 332/1999 e non è detto che il Diabetologo lo sia. Al di là di questa formalità, il Diabetologo potrebbe ritenere opportuno delegare la prescrizione a un altro specialista.
Lo specialista prescrittore deve stendere un progetto terapeutico che spieghi in maniera piuttosto articolata e con un orizzonte di medio termine, come si inserisce la richiesta all’interno di un programma di gestione o di riabilitazione del paziente e una Prescrizione ed è un modulo appositamente realizzato dalla ASL.

La prescrizione deve essere redatta e firmata oltre che dal Medico Prescrittore, anche dal  Tecnico Ortopedico che produce il preventivo di spesa.

3) Il Tecnico Ortopedico (non dipendente ASL), titolare o dipendente dei negozi e dei laboratori che vendono o realizzano gli ausili, le ortesi o le protesi.

Una volta redatta la prescrizione e il piano terapeutico, il paziente si reca all’apposito ufficio della ASL presentando:

  • copia del verbale di riconoscimento dello stato di invalidità o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità
  • programma terapeutico e prescrizione compilato dal Medico Prescrittore;
  • preventivo del tecnico ortopedico.

La ASL, che generalmente valuta la domanda in tempi brevi, può rispondere in tre modi:

  • rifiutare
  • autorizzare
  • accettare ma riservandosi di fornire direttamente il paziente.

Per ogni assistito la ASL è tenuta ad aprire e mantenere aggiornata una scheda contenente tutta la documentazione relativa alla richiesta di ausili, ortesi e protesi.

A quel punto il paziente inizia la parte tecnica dell’iter, con le visite e le prove al fine di produrre l’ortesi che deve essere necessariamente realizzata su misura con i tempi del caso.

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c) I tempi e il collaudo
Se l’ASL autorizza la fornitura, il dettagliante o il laboratorio a cui il paziente si rivolge (che generalmente è quello a cui fa capo il Tecnico Ortopedico che ha firmato la prescrizione) deve fornire l’ausilio o la protesi entro un lasso di tempo definito (dal nomenclatore).
Alla fornitura fa seguito una fase di collaudo che termina con un'apposita certificazione del Medico Prescrittore. Ovviamente il tecnico ortopedico (commerciante) ha interesse a rendere più veloce e meno problematica possibile questa fase, anche perché l’ASL subordina il pagamento alla presentazione del collaudo firmato.

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d)  Durata, rinnovo
Se la prescrizione riguarda una fornitura periodica, come accade per i materiali di consumo, è possibile che occorrerà rinnovare la prescrizione solamente una volta all’anno. Se riguarda un ausilio soggetto a deterioramento, il nomenclatore prevede degli intervalli di tempo per la sostituzione. Per una scarpa ortopedica, ad esempio, l’intervallo medio è di circa 12/18 mesi, secondo le indicazioni del nomenclatore tariffario, ma può essere minore per un bambino o un ragazzo, o se il paziente fa un uso intensivo dell’ausilio stesso (la previsione di utilizzo è contenuta nel piano terapeutico).
I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati su specifica richiesta accompagnata da una dettagliata relazione del Medico Prescrittore.
Il rinnovo è a tutti gli effetti una pratica ex novo, anche le eventuali misurazioni, calchi etc vanno rieseguiti.

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Fonti

 http://www.diabete.it/dossier/categories.asp?IDTypology=1