Quando si avvicina il momento di rinnovare la patente sopravviene lo “stress da rinnovo patente” sia in considerazione del fatto che la disciplina non è ancora bene conosciuta, sia perché al paziente diabetico viene chiesto di sostenere un vero e proprio esame, non solo medico ma anche psicologico, a causa dell’esito incerto della visita medica che potrebbe comportare una riduzione dei limiti temporali del rinnovo (da 5 anni a 1 o 2 anni), per i costi aggiuntivi a carico del diabetico, nonché, per alcune associazioni, per l’obbligo di comunicare le proprie ipoglicemie “gravi” all’Ufficio della Motorizzazione ed economico in quanto i costi per le varie visite mediche aggiuntive sono a suo esclusivo carico.
Come detto lo stress deriva soprattutto dalla disciplina che regolamenta il rinnovo della patente che, nel tempo, ha subito un travaglio legislativo al punto tale che questa, ancora oggi, non è esattamente conosciuta dagli addetti ai lavori (medici legali, diabetologi, etc.) e che ha sempre considerato il diabetico come conducente ad elevato rischio per la sicurezza della guida a causa delle ipoglicemie “gravi” che lo potrebbero cogliere al momento della guida.
L’introduzione della ultima normativa (Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 novembre 2010 in recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009), che di fatto fa sì che il nostro Paese si allinei a quanto legiferato dall’Unione Europea, non sembra sostenibile né sulla base della esperienza clinica, né dalla cosiddetta medicina basata sulla evidenza, in quanto nella letteratura scientifica, esistono pochi dati che dimostrino un’aumentata incidenza di incidenti automobilistici gravi e di decessi o invalidità permanenti derivanti dalla guida di persone con diabete.
Le altre cause sono ravvisabili nella:
- durata del rinnovo, più che dimezzata (potendosi ottenere anche 2 anni e non sempre in casi gravi); e
- obbligo di comunicazione – secondo alcune associazioni - delle ipoglicemie gravi alla motorizzazione.
In ordine alla scadenza detto stress è accentuato dal fatto che le stesse norme vengano applicate nelle diverse aree del nostro Paese con modalità totalmente difformi, aggravando di fatto la disparità di trattamento con le persone “normali” sia per il rilascio della patente ma anche per la diversità delle scadenze, le quali, a parità di condizioni, possono variare dal massimo di dieci anni al minimo di due anni e ciò spostandosi da una provincia all'altra anche all’interno della stessa regione.
Prima del 2006 era molto difficile ottenere il rilascio o rinnovo di patente soprattutto per i diabetici con complicanze anche se queste non avevano una intensità tale da creare reali situazioni di pericolo per l’incolumità personale e di terzi (pedoni, altri automobilisti, etc.).
La patente di guida, per il gruppo 1, “poteva essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso”, mentre per il gruppo 2 la patente di guida “non doveva essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare”.
Con le linee guida del 2006 le cose sembravano migliorate arrivandosi al riconoscimento di 10 anni nel caso di diabete senza complicanze, al pari quindi di persone non diabetiche ma senza complicanze ma questa situazione è durata ben poco in quanto nel 2009 (D.M. delle Infrastrutture 30 novembre 2009) per recepire la direttiva comunitaria 2009/112/CE del 25 agosto 2009, la durata della patente veniva dimezzata (da 10 a 5 anni), ponendosi, tra l’altro, obblighi di comunicazione a carico del diabetico nel caso di ipoglicemie gravi.
La cosa più grave è che nonostante il riconoscimento dei cinque anni nei confronti di diabetici senza complicanze né avvisaglie di complicanze, costoro vengono considerati al pari di diabetici con complicanze, venendo a costoro riconosciuta la durata del rinnovo per soli 2 o 3 anni e ciò solo per aver avuto la disgrazia di capitare sotto il giudizio delle commissioni mediche locali, le quali di default possono applicare detti termini nonostante i pareri di cinque anni dei medici diabetologi, pazienti arrivati a quest’organismo per sbaglio in quanto erroneamente ivi dirottati dagli stesi medici diabetologi (ignari della normativa).
E’ opportuno tener presente che il rischio di ipoglicemie gravi non è nemmeno equiparabile al rischio di incidenti per colpi di sonno, ubriachezza, distrazione per telefonate al cellulare, arresti cardiaci, etc. con la conseguenza che una normativa così rigorosa e diversa nei confronti di persone diabetiche sembra violare i principi della nostra costituzione (art.3 Cost.) discriminando tra soggetti che si trovano nella stessa condizione fisica, ovvero senza complicanze.
Secondo un articolo pubblicato sul sito del Sindacato Italiano Periti Assicurativi (SIPA) è stato dimostrato che, tra le otto cause di incidenti quello per ipoglicemia non compare e che gli incidenti stradali per "forza maggiore" (guasti meccanici, cedimenti delle strade, attraversamento della carreggiata da parte di animali) costituisce una piccola percentuale di essi mentre la stragrande maggioranza degli incidenti, infatti, è riconducibile direttamente all'imprudenza o imperizia del guidatore. Ogni giorno in Italia si verificano in media 520 incidenti stradali, che provocano la morte di 10 persone e il ferimento di altre 849 e le infrazioni più diffuse, che sono la causa di una percentuale altissima di sinistri stradali, sono ravvisabili nel:
- mancato rispetto dei limiti di velocità;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze psicotrope;
- inosservanza della distanza di sicurezza;
- guida facendo uso di dispositivi acustici (telefono cellulare, mp3);
- inosservanza degli obblighi in galleria (diminuzione velocità, cambiamento di luce, fondo stradale diverso, raffiche di vento all'uscita ecc...);
- manovre non permesse (sorpasso pericoloso,cambio repentino di corsia, guida su corsia di emergenza non giustificata);
- pneumatici non a norma (usura e pressione);
- Mancato rispetto delle giuste procedure in caso di incidente (non indossare il giubbino rifrangente, non mettere in sicurezza il mezzo quando possibile e non segnalare il pericolo).
Ancora nel 2007 tra le cause accertate e presunte di incidenti stradali, forse gli eventuali casi potrebbero essere fatti rientrare nella voce “condizioni morbose in atto” (76 pari allo 0,03 %) oppure mnell’altro “altre cause relative allo stato psico-fisico” (65 = 0,03 %), dai valori statisticamente ininfluenti tant’è che l’ISTAT non ha nemmeno distinto tra le cause rientranti in detti gruppi, senza poi considerare che le percentuali del diabete dovrebbero essere ulteriormente minori in quanto rientranti nell’ambito dei detti gruppi.
Cause incidenti stradali - anno 2007 |
N. |
% |
|
Cause imputabili al comportamento scorretto del conducente nella circolazione (mancato rispetto delle regole sulla precedenza al semaforo, velocità, inosservanza distanza di sicurezza , etc.) |
273851 |
93,55 |
|
Cause imputabili allo stato psico-fisico del conducente di cui |
9008 |
di cui per |
3,08 |
Ebbrezza da alcool |
6124 |
2,09 |
|
improvviso malore |
971 |
0,33 |
|
sostanze stupefacenti o psicotrope |
877 |
0,3 |
|
Sonno |
764 |
0,26 |
|
condizioni morbose in atto |
76 |
0,03 |
|
Abbagliato |
131 |
0,04 |
|
altre cause relative allo stato psico fisico |
65 |
0,03 |
|
Cause imputabili a difetti od avarie del veicolo |
1108 |
0,38 |
|
cause imputabili al pedone |
8779 |
3 |
|
Tot. |
292746 |
Appare evidente di come il legislatore abbia assegnato alle “ipoglicemie gravi” un peso discriminante eccessivamente elevato, il cui accadimento non è così frequente anche in considerazione delle cautele e precauzioni che il diabetico al momento della guida adotta proprio per la sua consapevolezza del suo stato di salute.
Qualcuno sostiene che la durata inferiore possa trovare giustificazione nel fatto che il rinnovo costituisce un motivo per tenere sotto controllo il diabete, senza i quali, il diabetico sarebbe più portato a non eseguirli. Per cui la durata lunga (10 anni) potrebbe diminuire i controlli al punto che la condizione fisica generale potrebbe degenerare al punto tale che ne possa seguire una situazione di pericolo a discapito della sicurezza della guida: in altre parole secondo questa ricostruzione i diabetici sarebbero un popolo di immaturi.
Premesso che un diabetico, a cui non siano seguite complicanze per una durata di 15/20 anni, è ben difficile che statisticamente possano seguire complicanze, costui si sottopone ai controlli di routine (vista, fondo dell’occhio, ECG) che vengono disposti almeno una volta all’anno, sia su sollecitazione del medico diabetologo sia perché risponde ad un interesse personale dello star bene e prevenire complicanze, con la conseguenza è assai difficile che una situazione possa degenerare in modo repentino e soprattutto incontrollato.
Inoltre la consapevolezza di avere il diabete e delle conseguenze delle ipoglicemie, è naturale che il diabetico si metta alla guida adottando le accortezze del caso (riduzione di insulina, portarsi uno spuntino,etc.) con la conseguenza che il rischio di incidenti imputabili a questa patologia si riduce drasticamente.
Il fatto che il diabetico possa continuare a guidare sottovalutando la ipoglicemia in atto, bisogna pure dire che innanzitutto il diabetico potrebbe non trovarsi in una situazione di ipoglicemia grave (che si caratterizza al di sotto di certi valori: < 40); inoltre c’è da considerare un altro fattore, ovvero sia che in molti soggetti diabetici, pur riducendosi i riflessi per colpa dell’ipoglicemia, questa situazione non si riversa a discapito della sicurezza della guida, in quanto subentra una forma di adrenalina (cosa che possono conoscere esclusivamente i diabetici alla guida) che permette di avere comunque il controllo dell’auto per molti chilometri (fino a 50/60 Km) su qualsiasi tipo di percorso da quelli urbani a quelli autostradali, anche quelli di montagna.
Sotto il secondo punto, secondo alcune associazioni, altro motivo di stress si anniderebbe nell’obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile, per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada di:
- crisi di ipoglicemia gravi nelle ore di veglia,anche al di fuori delle ore di guida; e
- in caso di modifiche della terapia farmacologica (durante il periodo di validità della patente) quando vengano aggiunti farmaci che possono indurre ipoglicemia grave.
Come detto questo ultimo inciso del D.M. 30 novembre 2010 ha suscitato allarmismi e reazioni in alcune associazioni di pazienti, per la quale “il decreto del governo, in ottemperanza ad una direttiva comunitaria, rischierebbe di trasformare la concessione e il rinnovo della patente di guida in un incubo per le persone con diabete”: infatti l’obbligo a carico del diabetologo curante di comunicare alla Motorizzazione Civile, per l'adozione dei relativi provvedimenti, eventuali crisi di ipoglicemia dei suoi pazienti, farebbe correre il rischio che il paziente ometta di comunicare al proprio medico eventuali crisi con il risultato di potersi avere una terapia farmacologica non idonea al proprio caso clinico”. Sempre seconda detta associazione “il decreto non solo contravverrebbe alla legge sulla privacy, ma minerebbe il rapporto medico paziente inducendo quest'ultimo a non comunicare gli eventi con serie conseguenze sui livelli assistenziali".
In merito il Gruppo Tecnico di Lavoro costituito presso il Ministero della Salute con decreto dirigenziale 9 ottobre 2009 al fine di individuare criteri di valutazione dell'idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore di soggetti affetti da patologie della vista, diabete o epilessia, poiché sulla base delle nuove norme comunitarie si prevedeva che le segnalazioni fossero a carico del "candidato/conducente con diabete“ e non essendo indicato nel D.M. 30.11.2010 il soggetto tenuto a fare le segnalazioni, per una maggiore tranquillità del diabetologo, ha elaborato un modulo con i riferimenti normativi, che il diabetologo dovrà consegnare al paziente insieme al certificato diabetologico, con l'invito a segnalare quanto previsto dal Decreto.
È questa una soluzione di comodo “non invadente” che lascia alla discrezionalità del paziente diabetico sia di discriminare i casi in cui ricorrono ipotesi di ipoglicemia grave sia di effettuare dette comunicazioni, le quali probabilmente non seguiranno in quanto lo stesso diabetico probabilmente non ravvisarne gli estremi.
Non bisogna nascondere che il principio per il quale è richiesta la segnalazione è più che giusto in quanto la comunicazione dovrebbe essere strettamente collegata alla sicurezza personale e di terzi, tuttavia la strada seguita non sembra percorribile per quanto verrà detto in seguito per cui è necessario trovare modalità compatibili con le norme che rendano legittimo detto adempimento.
La direttiva comunitaria parla di "ipoglicemia grave" riferendosi ai casi in cui sia necessaria l'assistenza di un'altra persona e di "ipoglicemia ricorrente" qualora si manifesti una seconda ipoglicemia grave in un periodo di 12 mesi.
Occorre preliminarmente esaminare alcuni concetti:
l’”ipoglicemia grave” che richiede l’assistenza di terze persone significa che:
- sotto il profilo giuridico, il diabetico debba essersi trovato in una situazione di perdita di conoscenza improvvisa (che appunto richiede l’intervento di terzi), quindi in piena e totale incapacità di intendere e di volere tale da non poter provvedere ai propri bisogni e alle sue necessità vitali;
- sotto il profilo medico i valori glicemici devono attestarsi in media (perché poi variano da soggetto a soggetto) sotto il valore 40 mg. - 30 mg. in alcuni casi, ossia valori sotto i quali il soggetto è incapace di intendere e volere: ci sono casi in cui il diabetico pur trovandosi a valori pari a 32 mg. tuttavia mantiene il perfetto controllo delle proprie capacità.
Occorre capire quindi chi sia il terzo che presti assistenza.
Non può essere certo un parente (perché fonte non affidabile non avendo le necessarie competenze).
Nemmeno il paziente diabetico perché innanzitutto sarebbe per costui difficile ammettere a livello psicologico una situazione di deficit (i diabetici conoscono molto bene la problematica !) quindi di riconoscimento di una situazione di ipoglicemia grave; inoltre perché il diabetico potrebbe anche non fare alcuna autodichiarazione, in quanto non rientrerebbe tra le ipotesi di “fatto notorio” trattandosi di dichiarazione attinente una situazione personale con la ulteriore conseguenza che la dichiarazione non sarebbe un “obbligo” (che importano doveri) quanto un “onere” (ossia una sua facoltà), non essendo, tra l’altro prevista alcuna sanzione in caso di inadempimento.
In altre parole si dubita che il diabetico possa adempiere al suo onere.
Alla luce di quanto detto, sembra più sensato riferire la locuzione “assistenza di un'altra persona” a soggetto diverso dal diabetico ma specializzato nel soccorrerlo, avendo le competenze per capire la sussistenza di ipoglicemia grave e che può essere il medico intervenuto in sede di pronto soccorso o di ricovero dello stesso diabetico per altre patologie, oppure lo stesso pubblico ufficiale in sede di controllo stradale, quando abbia indizi di ipoglicemia grave (il diabetico non percepisce le richieste a lui rivolte, presenta sudorazione notevole, non riesce a tenere dritto il capo o muove nervosamente il capo, non riesce a stare in piedi, etc.): in questo caso subentrano ragioni di ordine pubblico che giustificano il fermo temporaneo del veicolo (almeno fino a quando il diabetico non si sarà ripreso) e giustificandosi la “segnalazione” per la situazione di pericolo che il diabetico ha posto in essere.
Sembra ovvio concludere che il dato debba essere tratto da fonti ufficiali affinchè la P.A. abbia una condotta trasparente nei confronti del diabetico potendosi difendere dalle accuse che potrebbero provenire da costui nel caso in cui quest’ultimo lamenti segnalazioni non veritiere.
Per raggiungere il risultato è facile: sarebbe sufficiente istituire un database nazionale dove far confluire i dati da tutti i presidi medici e da tutte le forze dell’ordine e la cui consultazione potrebbe tornare utile ai medici-legali in sede di rilascio o di rinnovo della patente; ci sono persone diabetiche, che nonostante siano state ricoverate più volte in pronti soccorso, hanno ottenuto il rilascio della patente ordinaria decennale.
C’è da segnalare che il detto decreto ministeriale sembrerebbe anche essere discriminatorio sotto il profilo economico: infatti si richiedono al paziente diabetico che vuole richiedere il rilascio o il rinnovo della patente esami clinici aggiuntivi che sono a suo carico.
Infatti se è vero il ragionamento dello Stato che appunto l’ipoglicemia costituisce un problema sociale che si ripercuote sulla collettività, quindi che il diabete abbia una pericolosità sociale, si dovrebbe far carico essa del costo sociale in quanto ricorrono interessi di ordine pubblico riguardanti l’incolumità dell’intera collettività.
Il 29 maggio 2014 l’ANSA ha riportato alcune dichiarazioni res da Salvatore Caputo, presidente di Diabete Italia) del seguente tenore.
I diabetici sarebbero discriminati non solo per il lungo e tortuoso iter di rinnovo della patente che si perde dopo due crisi di ipoglicemia gravi, ma anche per il primo rilascio perché il diabetico deve presentare obbligatoriamente cinque esami aggiuntivi, pagandoli di tasca propria, una vera e propria tassa sulla malattia. La discriminazione sarebbe l'effetto dell'immediato recepimento da parte dell'Italia della direttiva europea, in vigore da tre anni, che impone ai diabetici di segnalare alla Motorizzazione civile i casi di crisi di ipoglicemia. Dopo due episodi, addio patente.
Alcuni Stati hanno recepito subito questa normativa, come noi al contrario di altri, come la Germania. Sembrerebbe infatti che gli incidenti causati dallo stato di salute di chi è alla guida rappresentano lo 0,03% degli incidenti stradali, tanto che in Danimarca le associazioni di diabetici regalano ai loro iscritti le assicurazioni sugli incidenti stradali perchè se registra in media un solo incidente all'anno.
Poiché nel diabetico subentra una generale ansia di perdere la patente o comunque di avere un rinnovo anche inferiore alla norma, oltre all’aggravio economico, per Caputo occorre che lo Stato si facesse carico degli esami aggiuntivi per i diabetici in età lavorativa, fino a 65 anni, ma bisogna agire anche a livello europeo non essendoci evidenze che chi ha il diabete faccia più incidenti dei non diabetici.
Questa situazione discriminatoria finisce per creare una ulteriore situazione di pericolo, ben peggiore: in sede di rinnovo o rilascio di patente alcuni diabetici arrivano al punto di negare la propria patologia, rendendo dichiarazioni false al medico, pur consapevoli del fatto di esporsi a conseguenze penalmente rilevanti (per le dichiarazioni false rese avanti al medico legale), e decidendo quindi di correre il rischio di poter avere problemi con le compagnie di assicurazioni in sede di richiesta di risarcimento dei danni in caso di sinistri stradali … e ciò solo per ottenere un rinnovo con durata più lunga (10 anni).
Per cui al momento non rimane che avere sempre sotto controllo la patologia (pensando ai benefici che se ne possono avere a lungo termine) anche se di fondo rimane il fatto che l’automobilista diabetico comunque deve fare gli esami e tenere a regime controllato la glicemia cercando di ridurre il più possibile il numero delle ipoglicemie magari ricorrendo al microinfusore (strumento eccezionale per tenere “a bada” le ipoglicemie) schivando pratiche miranti ad ambire a valori glicemici bassi (in particolare l’emoglobina glicosilata) mediante somministrazioni superiori di insulina: si ricorda che sono proprio questi ultimi comportamenti che creando ipoglicemie “ricorrenti” possono ritornare contro tutti i pazienti diabetici inasprendo la normativa.
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Fonti:
LineeGuidaPatentino.pdf (60 KB)
http://www.modusonline.it/patente/
http://www.agditalia.it/leggi/circolare_4_5_2006.htm
http://fand.it/repository/attachments/2011%2009%2028%20-%20Decreto-Patente.pdf
Circolare.pdf (829 KB)
Modulo-patente.pdf (37 KB)
http://www.salute.gov.it/resources/static/ministero/usmaf/Idoneita_psicofisica_2011/Iannarelli_Diabete_e_idoneit%C3%A0_alla_guida.pdf (Corso idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità patente di guida tenutosi a Roma in data 24 maggio 2011 a cura della dr.ssa Rossella Iannarelli (U.O.D. Diabetologia e maolattie metaboliche - P.O. San Salvatore – L’Aquila) in Il Ministero della Salute in data 2006 ha diramato su internet le seguenti Linee Guida per il rinnovo della patente di Guida A,B, BE evidenziando come semplificato l'iter di concessione/rinnovo il procedimento nei confronti dei cittadini affetti da diabete).
http://prevenzione.ulss20.verona.it/pat_norm_dia.html
WWW.aemmedi.it
http://www.sipa-ugl.it/index.php?option=com_content&view=article&id=110:le-8-maggiori-cause-di-incidente-stradale&catid=88:notizie&Itemid=571
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2013/05/29/Diabete-Italia-discriminati-patente-tassa-malattia_8786011.html
http://www.diabeteftd.it/contenuti/files/file/Statistiche%20incidenti%20ACI-ISTAT_2007.pdf