Indice
Beneficiari
Durata
Frazionamento
Trattamento economico e previdenziale
Procedura
Il congedo parentale (erroneamente chiamato anche permesso parentale, introdotto dalla legge 53/2000 e che ha sostituito la vecchia Astensione facoltativa) consiste nel diritto spettante sia alla madre che al padre di godere un periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi otto anni di vita del bambino.
La funzione è quella di consentire la presenza del genitore accanto al bambino nei primi anni della sua vita al fine di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
- lavoratrici
- lavoratori dipendenti, anche quelle assunti con contratti atipici
- lavoratori autonomi: hanno diritto al congedo (inteso come prestazione economica) alcune categorie di lavoratrici autonome (coltivatrici, artigiane, esercenti attività commerciale). In questo caso il diritto è limitato alla madre e a soli tre mesi. Il diritto al congedo spetta al genitore richiedente indipendentemente dal fatto che l'altro genitore ne abbia o meno diritto.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto in quanto disoccupato o lavoratore autonomo.
Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti possono utilizzare l’astensione facoltativa anche contemporaneamente.
In altre parole ai fini dei congedi parentali madre e padre sono considerati equivalenti.
I Genitori adottivi o affidatari hanno diritto al congedo parentale nella stessa misura.
Durata
La coppia può decidere se e come utilizzarlo nell’arco dei primi 8 anni di vita del bambino e la durata complessiva del congedo parentale non deve superare i dieci mesi.
Compete
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi
- al padre lavoratore compete un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi
Se è presente un solo genitore, a questo compete un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi
Per ogni bambino (nato fuori del parto plurimo) i congedi parentali a disposizione della coppia ammontano a dieci mesi. Nel caso di parto plurimo la durata è sempre di dieci mesi a prescindere dal numero di nascituri.
Dal computo si scaleranno però eventuali congedi pre-affidamento se goduti.
N.B. Se il padre fruisce del congedo parentale per almeno tre mesi, il periodo complessivo dei congedi per i genitori è elevato a undici mesi complessivi, quindi il padre potrà usufruire di un periodo complessivo di sette mesi (in questo modo la legge tenta di incentivare la fruizione dell’astensione facoltativa da parte del padre, contrastando un’abitudine socialmente consolidata che vede la madre maggiormente coinvolta nella cura dei figli).
Le legge cd. di stabilità 2013 (n. 228/2012) prevede che la contrattazione collettiva di settore stabilisca le modalità di fruizione del congedo su base oraria.
La legge prevede un prolungamento del congedo parentale; i lavoratori (padre o madre) con figlio minore, anche adottivo, affetto da handicap grave avranno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, all’allungamento del congedo parentale fino a tre anni «a condizione che il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori» (artt. 2 e 3 D.Lgs. 119/2011).
Frazionabilità
I permessi sono frazionabili in giorno. La 53/2000 consente la massima flessibilità ai genitori. La legge parla di mesi perché ai fini del calcolo si considerano anche i giorni a qualunque titolo festivi inseriti fra due giorni di astensione. Il genitore che si assenta da venerdì a lunedì compresi usufruisce di 4 giorni.
Il diritto è assoluto.
Il genitore deve richiederlo con un certo anticipo (almeno 15 giorni) e concordarne le forme con il datore di lavoro, ma non può essere costretto a rinunciarvi. Il diritto può essere esercitato suddividendolo come si desidera nei primi 8 anni di vita di ogni bambino senza fornire nessuna spiegazione o documentazione.
Trattamento economico e previdenziale
Diversi contratti, per esempio quelli nel settore pubblico offrono garanzie maggiori, per esempio considerano pagati al 100% i primi 30 giorni di permesso e calcolano le giornate di congedo parentale come giornate lavorate al 30% ai fini delle ferie mensilità aggiuntive e contributive.
Il congedo parentale:
- va computato nell’anzianità di servizio ad eccezione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità
- fatti salvi i migliori trattamenti previsti da un Contratto di lavoro collettivo o aziendale o e le scelte dell'ente che eroga le prestazioni, durante i periodi di astensione il lavoratore è retribuito con un trattamento economico pari al 30% della retribuzione fino al terzo anno di età del bambino e per un periodo massimo di sei mesi complessivo fra i genitori
- dal compimento del terzo anno di età del bambino e fino all’ottavo anno, spetta una retribuzione pari al 30% esclusivamente nel caso in cui il reddito del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione
- è coperto da contribuzione figurativa (pagata dalla gestione previdenziale cui sono iscritti i lavoratori): i periodi di congedo parentale sono soggetti a contribuzione figurativa, fanno parte dell'anzianità lavorativa ma non sono calcolati ai fini di ferie, tredicesime mensilità, gratifiche e premi vari.
Il contributo non viene dato se il richiedente ha avuto nell'anno precedente un reddito superiore a 2,5 volte l'importo minimo della pensione generale obbligatoria (limite di reddito).
Procedura
Il genitore richiedente deve presentare la domanda di congedo al datore di lavoro, con un preavviso non inferiore a 15 giorni con indicazione dell’inizio e della fine del congedo (vedi schema), allegando:
- certificato di nascita (o dichiarazione sostitutiva) da cui risulti la paternità o la maternità
- dichiarazione non autenticata di responsabilità dell’altro genitore da cui risulti il periodo di congedo eventualmente fruito per lo stesso figlio; nella dichiarazione occorre indicare il proprio datore di lavoro o la condizione di non avente diritto al congedo
- analoga dichiarazione non autenticata di responsabilità del genitore richiedente relativa ai periodi di astensione eventualmente già fruiti
Fonti
http://www.diabete.it/dossier/view.asp?IDCat=891&ID=893
http://www.dirittierisposte.it/
Nel settore pubblico, per i vari orientamenti dati dall'ARAN a quesiti proposti, consultare il seguente link
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/ministeri/3228-ministeri-congedi-dei-genitori