Indice
Beneficiari
Il congedo anticipato
Interruzione della gravidanza/morte del bambino durante il congedo
Il trattamento economico e previdenziale
Per congedo di maternità si intende il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice per un periodo di 5 mesi che precede e segue il parto. Durante questi 5 mesi, per il datore di lavoro, c'è il divieto di adibire al lavoro le donne.
La durata complessiva del congedo di maternità è pari a 5 mesi e può essere fruito:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto
- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto
- durante i tre mesi successivi al parto
Oppure:
- un mese precedente il parto;
- e quattro successivi (N.B.: per poter lavorare fino all’ottavo mese completo di gestazione, la lavoratrice deve ottenere un’attestazione medica dalla quale risulti che tale scelta non arrechi danno alla salute del nascituro e/o della gestante).
Beneficiari
La disciplina è rivolta a tutte le lavoratrici dipendenti, comprese quelle di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, le lavoratrici parasubordinate nonché quelle con contratto di apprendistato e le socie lavoratrici di società cooperative.
Il congedo anticipato
Il congedo di maternità può essere anticipato, su richiesta della lavoratrice, sulla base di accertamento medico quando sussistano le seguenti circostanze:
- gravi complicanze della gestazione o preesistenti malattie che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (lo decide la ASL)
- le condizioni ambientali o di lavoro siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino/a (lo decide la Direzione Provinciale del Lavoro)
- la lavoratrice addetta a lavorazioni pesanti, pericolose o insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni (lo decide la Direzione Provinciale del Lavoro)
Interruzione della gravidanza/morte del bambino durante il congedo (D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119)
Nei casi di:
- interruzione della gravidanza è successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, e
- morte prematura del bambino (morte alla nascita o durante il congedo)
la lavoratrice può riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa.
Sono però necessari:
- 10 giorni di preavviso al datore di lavoro e
- una certificazione medica che attesti che la ripresa del lavoro non arrecherà danno alla lavoratrice.
Il trattamento economico e previdenziale
Il congedo di maternità:
- va computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ecc.);
- va considerato come periodo lavorativo ai fini della progressione di carriera;
- dà diritto ad un’indennità pari all’80% della retribuzione per tutta la durata del congedo (N.B.: la contrattazione collettiva può prevedere un’indennità più favorevole alla lavoratrice; ad es., nel settore pubblico, questa indennità è pari al 100% della retribuzione).
Ai fini del trattamento pensionistico, il periodo di congedo viene conteggiato per intero con l’accredito dei contributi figurativi (ossia i contributi accreditati, senza oneri a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa, come nel caso della maternità).
Non è richiesta nessuna anzianità contributiva pregressa.
Fonti
http://www.dirittierisposte.it/Schede/Lavoro-e-pensione/Assenze-per-congedi/congedo_per_assistere_familiari_con_handicap_id1108970_art.aspx
http://www.diabete.it/dossier/index.asp
http://www.dirittierisposte.it/