Il sistema normativo costituito dall’art. 186 C.d.S., disciplina la guida in stato di ebbrezza ritendo al comma 6 del citato articolo il soggetto che dall’accertamento … manifesti valori corrispondenti ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), e ciò ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2”.
Relativamente all’accertamento bisogna soffermarsi sul:
- Comma 4, il quale dispone che “(…) in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato d’alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi della Polizia stradale (…), anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento” , sul
- Comma 5 disponendo “per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi della Polizia stradale (…), da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale le relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. (…)”; nonchè
- sull’art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione per il quale “l’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata (…)”Ai sensi dell’art. 379 co. 3 Regolamento, “nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida”. Ai sensi dell’art. 379 co. 4 Regolamento, “L’apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell’aria espirata è denominato etilometro (…)”.
Da quanto sopra emerge che l’accertamento debba risultare da più indizi:
- tasso alcoolemico superiore a 0,5 g/l il cui accertamento è di competenza degli organi della Polizia stradale (da eseguirsi mediante l’etilometro) e dalle strutture sanitarie;
- sussistenza di circostanze di fatto sintomatiche della sussistenza dello stato di ebbrezza (in particolare, stato del soggetto e condotta di guida), che gli agenti della Polizia stradale, ai sensi dell’art. 379 del Regolamento, hanno l’obbligo di indicare nella relativa notizia di reato.
In virtù del sistema normativo richiamato, il tasso alcoolemico accertato e le circostanze sintomatiche rilevate dagli agenti configurano, dunque, una serie di indizi che oggettivamente fanno presumere l’esistenza dello stato di ebbrezza.
Tuttavia prima che si ossa ritenere sussistente detto status, occorre un giudizio dove si forma la prova attraverso la quale il giudice possa formare il proprio e libero convincimento, quindi condannare l’imputato; nel codice di procedura penale manca una definizione di prova anche per tale è considerato quel ragionamento che da un fatto noto ricava l’esistenza di un fatto avvenuto nel passato.
Senza entrare troppo nella classificazione delle prove (artt. 65 e 194 cpp), il giudice per formare il proprio convincimento utilizza i c.d. elementi di prova o indizi, ossia quelle informazioni, che vengono raccolte nella fase delle indagini preliminari e che potranno eventualmente, in un secondo tempo durante il giudizio, trasformarsi in prove.
In termini pratici la polizia giudiziaria, quindi le Forze dell’Ordine, non raccoglie prove ma elementi di prova.
In quanto tali, gli indizi indicati - ed in special modo la misurazione del tasso alcoolemico - non hanno bisogno di ulteriore riscontro secondo la Giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di precisare come non sia necessario che l’accertamento strumentale effettuato mediante l’etilometro trovi conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato, richiedendo gli artt. 186 C.d.S. e 379 Regolamento solo che l’accertamento tecnico venga eseguito con le modalità ivi prescritte (Cfr. Cass. pen, sez. IV, del 16.12.1998 n. 1049; nello stesso senso, Cass. pen., sez. IV, del 29.09.2009 n. 41846): eventuali elementi sintomatici avranno, dunque, l’effetto di confermare l’accertamento eseguito mediante l’etilometro, ma la loro assenza non potrà, invece, da sola smentire che il soggetto si trovi in stato di ebbrezza.
In altre parole – secondo l’orientamento costante della Corte - il reato di guida in stato di ebbrezza determinata dall’uso di bevande alcoliche risulta integrato quando si verifichi uno stato di alterazione psico-fisica, effetto dell’assunzione di bevande alcoliche (avente incidenza anche solo concausale) e non in quanto si registrano i valori definiti dall’art. 186, comma 2, lett. B) e c) del codice della strada (Cass. Pen. 18 febbraio 2014, n. 330 – dep. il 3 giugno 2014).
Sul piano normativo la tipizzazione legale degli indizi della esistenza dello stato di ebbrezza, deve trovare riscontro nell’altro principio vigente nel nostro sistema processuale ossia quello del libero convincimento del Giudice, al quale è consentito accertare i fatti con qualsiasi mezzo di prova, purchè non sia contrario a divieti di legge.
Una importante pronuncia della Corte di Cassazione a Sezione Unite (n. 1299 del 5.02.1996) ha sancito che “nel processo penale, a differenza di quello civile, non esistono prove legali al cui contenuto il giudice sia tenuto a prestare osservanza potendo egli dissentire pure da confessioni, semprechè ne dia logica spiegazione in motivazione”: secondo questo principio il giudice potrà desumere lo stato di ebbrezza del conducente da qualsiasi mezzo, non necessariamente solo attraverso la strumentazione e la procedura indicata nell’art. 379 Regolamento (etilometro), ma anche da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza e sulla scorta del medesimo principio; di converso, il medesimo organo giudicante potrà altresì disattendere l’esito fornito dall’etilometro, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.
Il Giudice potrà disattendere allorquando l’imputato fornisca in giudizio la prova contraria a tale accertamento, essendo suo interesse (giuridicamente si parla di “onere”) dimostrare il contrario, essendo “tenuto quindi a dimostrare la sussistenza di vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell’apparecchio” (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 24 marzo 2011, n. 17463; Sez. IV, 16 gennaio 2008).
Il principio appena ricordato rimarca l’esistenza di una presunzione normativa di sussistenza dello stato di alterazione psico-fisica derivante dall’uso di bevande alcoliche, la quale potrà essere superata dalla dimostrazione, incombente sull’imputato, della insussistenza di un effettivo stato di ebbrezza nonostante la misurazione strumentale. Ciò è tanto vero che in altre decisioni si è apertamente esclusa l’esistenza di una prova legale, nel senso di unicità delle modalità dimostrative dello stato di ebbrezza. Sicchè - correlativamente - non viene escluso che anche sulla base della sintomatologia sia possibile affermare la sussistenza del reato, e quindi, il superamento della soglia di accesso al penalmente rilevante (art. 186 comma 2, lett. b), CdS) e sinanche di quella prevista dalla lettera c) del medesimo comma (Cass. Pen., Sez. IV, 7 giugno 2912, n. 27940 – dep 12/07/2012 e 9 giugno 2011, n. 28787 – dep. 19/07/2012).
Per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psico-fisica, derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza (tra cui l’ammissione del conducente, l’alterazione delle deambulazioni, la difficoltà del movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso, etc.) come pure può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro semprechè dal suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.
Di conseguenza lo stato di ebbrezza può essere accertato anche sulla base di una sola prova valida, e persino in astratto senza alcuna prova valida, ma a condizione che il quadro sintomatologico sia adeguato e che il giudice sappia rendere corretta motivazione: “nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’esame strumentale non costituisca prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 CdS e qualora vengono oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione (Cass. Pen. , Sez. IV, 4 giugno 2013, n. 30231 – dep. 12 luglio 2013).
“Resta quindi confermato che l’accertamento giudiziario ha quale traguardo la verifica dell’imputazione, la quale, per corrispondere alla fattispecie tipica, ha al suo nucleo la condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica derivata dall’assunzione di bevande alcoliche di grado in realtà corrispondente ai valori previsti dal codice della strada all’art. 186,comma 2, lett. b) e c), CdS. Siffatta puntualizzazione rende evidente che il giudice non può omettere di prendere in considerazione - ove non manifestamente infondata – l’ipotesi che alla registrazione strumentale di un tasso alcolemico di valore tale da ricondurre all’area del penalmente rilevamte non corrisponda un reale stato di alterazione psico-fisica oppure che il sussistente stato di alterazioni non sia riconducibile (anche solo in via concorsuale) all’uso di bevande alcoliche” (Cass. Pen. 18 febbraio 2014, n. 22962 – dep. il 3 giugno 2014).
Si veda pure
Guida in stato di ebbrezza
Legislazione
Etilometro
Profili giuridici dell’accertamento mediante etilometro
Profili scientifici
Fonti:
http://www.fivi.it/wp-content/uploads/2011/06/dossier-etilometro-05-2011.pdf , documento elaborato dallo studio dell’Avv. G. C. Alleva di Milano (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) e redatto dall’Avv. Simone Marconi (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)
http://www.formazioneesicurezza.it/AA_UNIVERSITA/Dispense/Periodo%2004/Diritto%20processuale/Ansaloni%20-%2004%20Appunti%20-%20%20DIRITTO%20PROCESSUALE%20PENALE.pdf